Il 4 Ottobre 2022 entrerà in vigore il D.M. 2 Settembre 2021 “Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a) , punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”:
- – conferma l’obbligo per il Datore di Lavoro di adottare misure di gestione della sicurezza antincendio in esercizio ed in emergenza, in funzione dei fattori di rischio incendio presenti presso la propria attività, prevedendo per le attività soggette al DPR 151/11, ove sono presenti almeno 10 lavoratori e nei luoghi di lavoro aperti al pubblico ove siano presenti contemporaneamente più di 50 persone l’obbligo di predisporre un piano di emergenza delle planimetrie di emergenza e di svolgere almeno con cadenza annuale prova di evacuazione;
- – conferma l’obbligo per il datore di lavoro di designare i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze, i quali devono frequentare appositi corsi di formazione e di aggiornamento. Il decreto regolamenta, inoltre, l’obbligo di aggiornamento della formazione, che dovrà avvenire ogni cinque anni.
Nel caso in cui, alla data di entrata in vigore del Decreto, siano trascorsi più di cinque anni dalla data di svolgimento delle ultime attività di formazione o aggiornamento, l’obbligo di aggiornamento è ottemperato con la frequenza di un corso di aggiornamento entro dodici mesi dall’entrata in vigore della norma.